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Lo Statuto di Yoga in Fiore A.s.d.

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l’Associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:
YOGA IN FIORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, oppure più brevemente YOGA IN FIORE A.S.D. .
Art. 2) L’Associazione ha sede in Via Ristori n. 4 a Remanzacco (UD). La sede potrà essere modificata con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca variazione del presente Statuto.
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
Art. 4) Finalità principale dell’Associazione è la promozione dell’attività sportiva dilettantistica per il miglioramento della salute di tutta la collettività. In particolare l’associazione si propone di raggiungere il proprio scopo promuovendo tra gli associati le attività di:
• yoga per bambini e ragazzi, anche con disabilità;
• yoga per famiglie;
• yoga per adulti e terza età;
• corsi di formazione per diventare insegnanti di yoga bambini, adolescenti, adulti;
• corsi di formazione di vario tipo rivolti al benessere della persona;
• ginnastica finalizzata alla salute, al benessere ed al fitness;
• cultura fisica;
• danze accademiche.

L’A.S.D. YOGA IN FIORE nasce con il sogno e l’intento di far conoscere e far praticare lo yoga in particolare ai bambini e ragazzi. Integrando gli insegnamenti delle tradizioni orientali con i più moderni studi in campo psico-pedagogico possiamo far esprimere e coltivare nei bambini e
ragazzi la loro unicità, il proprio vero Sé, le proprie inclinazioni.
Gli obiettivi principali dell’ASD Yoga in Fiore sono:
• far conoscere e diffondere lo Yoga tra i bambini organizzando corsi yoga per bambini;
• portare lo yoga in particolar modo nelle scuole, affinché tutti i bambini, e con loro gli insegnanti, possano beneficiare degli effetti derivanti dalla pratica di tale disciplina e trarne profitto nelle varie materie scolastiche attraverso una migliore capacità di concentrazione ed una maggiore consapevolezza;
• proporre ad altre discipline sportive, agonistiche e non, attività quali il rilassamento e la meditazione al fine di migliorare i risultati degli atleti;
• portare benessere fisico e mentale agli adulti: lo yoga ci aiuta a ricordare che ogni individuo è un Fiore Unico;
• la divulgazione della pratica e dei principi dello yoga: tale finalità verrà perseguita mediante materiale editoriale, pubblicazioni e dispense inerenti ai temi trattati ed eventi, da realizzarsi in collaborazione con qualunque tipo di ente (pubblico o privato) abbia a cuore il benessere delle persone. A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo comuni, scuole di ogni ordine e grado, enti formativi che operano nel campo dello yoga bambini/
adolescenti/ adulti.
Intende inoltre promuovere lo sport e lo yoga alle persone di ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo, perseguito attraverso l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (a carattere competitivo e non) nelle suddette discipline e l’organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l’Associazione si propone, altresì, di organizzare
attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica e giovanile. L’Associazione assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva oppure delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI ai quali essa si affilierà.
Art. 5) L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli associati e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

I soci
Art. 6) Possono associarsi all’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Art. 7) L'ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio; per i minorenni la richiesta va presentata da uno dei genitori. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee dell’Associazione.
Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti adottati dall’Associazione, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti per atto tra vivi,
secondo quanto previsto dall’art.148 comma 8, lettera f) del TUIR.
Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni all'immagine dell’Associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro l’espulsione il socio può presentare ricorso all’Assemblea dei soci. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
L’Assemblea
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono:
• l'Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente.
Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché siano in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera ordinaria, o messaggio di posta elettronica, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione in maniera ben visibile nei luoghi in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione. È ammesso delegare un altro associato: ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione
deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo, elegge il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 4 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 5, ratifica i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 19) L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve sempre intercorrere almeno un’ora.
Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto
dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei soci. All’interno del Consiglio Direttivo vengono nominati il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed un Segretario. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, spetta la firma sociale; gli potranno essere delegati
parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
• le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell’Associazione;
• le decisioni inerenti alla direzione del personale ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
• la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
• la fissazione delle quote sociali;
• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi in ogni caso alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
• ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È nominato all’interno del Consiglio Direttivo, a sua volta eletto dall’assemblea dei soci ogni 4 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima
occasione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.
Art. 27) Il Segretario, quale Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 28) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche a persone diverse. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, l’eventuale Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le sue funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente o da altro componente il Consiglio Direttivo all’uopo nominato.
Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni del Presidente oppure della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni che dovrà tenersi entro i successivi trenta, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
Art. 32) L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico–finanziario consuntivo da sottoporre, unitamente al bilancio preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo scioglimento
Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell’art. 90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali
Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

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